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L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“legge finanziaria 2001”) prevede un particolare trattamento fiscale per “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale”, ed “a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”. Ricorrendo tali presupposti, la norma assoggetta i medesimi atti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La disposizione in commento – ispirata ad un evidente favor per lo sviluppo dell’attività edilizia – ha dei precedenti. L’articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. legge…
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