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Nella definizione delle servitù, quale diritto di godimento su cosa altrui, centrale è l’individuazione dei concetti di ‘utilità’ e di ‘peso’ rispettivamente a favore del fondo dominante e a carico del fondo servente, secondo un preciso raccordo di interdipendenza.
Si afferma generalmente che la servitù, pur modellabile in funzione di diverse utilizzazioni, non può comportare un uso o un godimento generale del fondo (Grosso – Deiana, p. 75 ss.): ed una servitù di ‘uso esclusivo’ significherebbe concentrazione di tutte le facoltà di utilizzazione del bene, a favore del fondo dominante…
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