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Il fondo patrimoniale, come recita l’art. 167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (ad sustinenda onera matrimonii). Esso pur costituendo un adeguamento dell’istituto del patrimonio familiare [1] alle nuove esigenze della famiglia, che, ormai, nella nuova configurazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi discendente dalla riforma del 1975, mal sopportava un vincolo così assorbente alla disponibilità dei beni, è, in realtà, una figura giuridica del tutto nuova.
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