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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

Studio n. 25-2021/PC – Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto – di Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

Autore:

Ernesto Fabiani e Luisa Piccolo

Pubblicato sul sito il 22/06/2021

SOMMARIO: 1. La spedizione in forma esecutiva dei titoli giudiziali e degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale. 2. Il divieto di spedizione, senza giusto motivo, di più copie esecutive dello stesso titolo “alla stessa parte”. 3. Segue: la duplicazione del titolo esecutivo stragiudiziale e il divieto di cui all’art. 476 c.p.c. 4. Spedizione in forma esecutiva: relitto storico o istituto ancora attuale e rilevante nel nostro ordinamento? 5. Segue: spedizione in forma esecutiva ed evoluzione tecnologica. 6. Funzione della spedizione in forma esecutiva, controllo sul titolo e rimedi oppositivi. 7. L’atto pubblico, quale titolo esecutivo, nella giurisprudenza della Corte di cassazione: l’esistenza di un’obbligazione certa e determinata. 8. Il controllo del notaio in sede di spedizione in forma esecutiva sul versante oggettivo. 9. I requisiti del titolo esecutivo: certezza, liquidità ed esigibilità. 10. La contrapposizione di fondo fra la cd. esecutività in astratto e la cd. esecutività in concreto. 11. Segue: Equivocità della contrapposizione di fondo esecutività in astratto/esecutività in concreto e necessità di un’indagine sulla conformazione dell’obbligazione dedotta in atto. 12. Il controllo che deve effettuare il notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva. 13. Segue: Il titolo esecutivo notarile complesso. 14. Segue: La griglia di controlli sui profili oggettivi del titolo esecutivo notarile: esemplificazione pratica. 15. Segue: Il titolo esecutivo notarile complesso: esemplificazione pratica. 16. Controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva e controllo dell’ufficiale giudiziario in sede di legittimo rifiuto dell’esecuzione forzata. 17. Conclusioni (de iure condito e de iure condendo).