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Si chiede – se il trattamento fiscale previsto dal secondo comma art. 32 D.P.R. 29.9.1973 (richiamato dall’art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10) sia applicabile ai cd. atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti non riuniti in un Consorzio; – se (preso atto della normale inesistenza nei detti atti di un corrispettivo e in considerazione della mancanza di attribuzione di una capacità edificatoria nuova o ulteriore rispetto a quella che ab origine già competeva prima della redistribuzione alle aree di proprietà dei singoli co-lottizzanti) il valore da esporre nei suddetti atti a fini fiscali debba essere ragguagliato alla reale destinazione urbanistica delle aree redistribuite o possa essere solo "simbolico"; – se infine la redistribuzione stessa, laddove si verifichi in danno di una società, sia esclusa dal campo di applicazione dell’IVA dovendo ritenersi che oggetto siano terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
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