Autore:
La scelta dell’amministratore di sostegno, nell’ambito del procedimento di nomina, è disciplinata dal nuovo art. 408 c.c., introdotto dalla Legge n. 6 del 2004.
Giusta la previsione dell’art. 404 novellato, la nomina compete al Giudice Tutelare, il quale, nell’effettuarla, deve osservare una serie di regole che apprezzano la volontà del beneficiario, i legami familiari e di convivenza, la volontà del genitore. La sola designazione, ad opera del beneficiario o del genitore superstite, non basta ad investire l’amministratore della funzione ed occorre, in ogni caso, il provvedimento del Giudice Tutelare; pertanto non è configurabile un’ investitura squisitamente volontaria, sul modello della curatela speciale minorile ex art. 356 c.c. E non è possibile ricostruire la nomina in termini contrattuali , riconducendola al mandato…
Chi siamo
Trova
Hub immobiliare del Notariato
Area stampa
Contatti
Consiglio Nazionale del Notariato | Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica: cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata: segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica:
cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata:
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it