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Lo studio, dopo aver ripercorso la normativa dettata dal nostro ordinamento in materia di copie del tradizionale documento cartaceo, pone in evidenza come il concetto stesso di copia perde di significato nel caso del documento informatico. La totale riproducibilità, l’indistinguibilità della riproduzione, la sostanziale indifferenza del supporto rendono irrilevante la diversità concettuale tra documento riprodotto ed il suo originale, con la conseguenza che non è allo stato ipotizzabile l’utilizzo dello strumento informatico relativamente a documenti dei quali debba essere garantita l’unicità (quali ad esempio i titoli di credito e le copie esecutive degli atti pubblici). La nozione classica della copia, come documento di secondo grado, si rivela inapplicabile in quanto …
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