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Per affrontare il tema “decadenza” in relazione alle c.d. agevolazioni “prima casa” non ci si può fermare alla sola lettera della norma, ma bisogna avere presente anche la sua ratio che è quella di favorire l’acquisizione della abitazione, di facilitare il recupero del patrimonio esistente e di vivacizzare il mercato immobiliare. Le ultime due funzioni si ricavano dalle numerose modifiche apportare nel tempo alla norma istitutiva, l’art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168. In particolare, la novità che si ritiene rilevante ai fini che qui interessano è quella apportata dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, nella quale è stato soppresso l’inciso “nel comune ove è situato l’immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale”. Con l’attuale normativa solo in caso di rivendita infraquinquennale e di riacquisto entro l’anno, per evitare la decadenza è prescritto che l’immobile acquistato…
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