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Lo studio affronta il tema dell’interpretazione dell’art. 116 del Codice della Crisi d’Impresa, le cui norme presentano una serie di criticità interpretative che ne rendono incerta e difficoltosa l’applicazione. La prima è rinvenibile nella previsione del comma 1, secondo cui la “validità” di operazioni di trasformazione, fusione o scissione previste nel piano concordatario può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione. Sennonché, rispetto agli effetti dell’invalidità, la stabilità del concordato, a cui tende l’art. 116, è già salvaguardata dall’art. 2504 quater c.c. (e dall’art. 2500 bis c.c.). Inoltre, dato atto che la norma si applica anche alla fusione o alla scissione (o alla trasformazione) di cui il piano prevede il compimento “dopo la sua omologazione”, si sottolinea l’impossibilità di contestare la nullità o l’annullabilità di atti che non sono stati ancora posti in essere, ma solo programmati. (…)
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