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1) secondo un’opinione puramente formalistica, è l’allegazione del certificato a rendere valido l’atto e non già la sua sostanziale corrispondenza a vero (1): pertanto la totale o parziale difformità del certificato non comporta di per se stessa nullità dell’atto (2). Se si segue questa opinione, l’atto è sempre valido quando è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica, anche se non è stata resa alcuna dichiarazione. Tuttavia questa opinione non può essere seguita, perché viene a svuotare di ogni contenuto la portata normativa: il legislatore ha disposto che il certificato conserva validità per un anno se via sia la dichiarazione dell’alienante, mentre seguendo questa posizione formalistica il certificato conserva in ogni caso validità per un anno.
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