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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Studio n.33-2023/PC Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento e spunti di riflessione

Autore:

Elisabetta Gasbarrini

Pubblicato sul sito il 23/06/2023

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del c.d. debitore civile (o più ampiamente del soggetto non fallibile), introdotte con la legge n.3 del 27 gennaio 2012 sono state più volte (anche radicalmente) rimaneggiate ed oggi trovano collocazione nella disciplina del CCII.

L’espropriazione forzata immobiliare, da parte sua, è stata oggetto di reiterati interventi normativi volti alla limitazione del suo generalizzato utilizzo anche mediante l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo.

L’esigenza di trovare strumenti diversi dalla tradizionale esecuzione forzata trova la sua ragione in alcuni limiti del procedimento esecutivo, nato e strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito in una cornice in cui la posizione del debitore è definita di soggezione (ed a contraddittorio attenuato) spesso inattiva e in totale assenza: 1. di una visione di insieme del patrimonio del debitore e della sua posizione debitoria 2. di attenzione per le cause del sovraindebitamento 3. di un meccanismo di esdebitazione.

Si coglie l’occasione per fare il punto su qualche orientamento che sembra consolidarsi ed esprimere qualche riflessione in prospettiva futura circa differenze, interferenze e sovrapposizioni tra gli strumenti di composizione del sovraindebitamento del debitore civile e la tradizionale attuazione forzata del credito a mezzo di espropriazione forzata, immobiliare in particolare (rispetto alla quale i notai hanno certamente maggior familiarità).

Scopo della riflessione è dare un quadro di insieme della nuova disciplina con l’attenzione rivolta agli elementi che la connotano e distinguono rispetto ad una tradizionale liquidazione in espropriazione forzata individuale (in particolare immobiliare), nel tentativo di dare alcune minime risposte del tutto provvisorie ad alcune domande, ovvero: 1. cosa cambia per il debitore 2. cosa cambia per i creditori in generale, e per i creditori ipotecari fondiari in particolare 3. cosa cambia nel mercato delle c.d. vendite giudiziarie e per coloro che sono interessati all’acquisto, laddove la liquidazione dei beni del debitore sia attuata a mezzo di vendite competitive in sostituzione della tradizionale vendita forzata di cui agli artt. artt. 569 e ss. c.p.c.; e per verificare, in esito a tale disamina, quale resti (e se sia davvero residuale) il campo applicativo dell’espropriazione forzata (in particolare immobiliare) come conosciuta e applicata fino ad oggi.

Le conclusioni cui si giunge restituiscono un quadro in cui: la nuova disciplina ha ridefinito in chiave di maggior efficienza il rapporto tra procedure esecutive individuali e strumenti di composizione della crisi e l’espropriazione forzata immobiliare (come dettagliatamente disciplinata dal c.p.c.) non è poi così residuale, come potrebbe sembrare ad una sua prima lettura.