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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Studio n.35-2023/PC – L’inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione giudiziale e la liquidazione dei beni stessi nel fallimento

Autore:

Annalisa Lorenzetto Peserico

Pubblicato sul sito il 27/09/2023

Lo studio affronta il tema dell’inefficacia degli atti di disposizione di beni compiuti dal debitore prima della dichiarazione di fallimento/della apertura della liquidazione giudiziale con riguardo, rispettivamente, alle procedure pendenti al 15 luglio 2022, in cui trova applicazione la legge fallimentare, e con riguardo a quelle instaurate successivamente, regolate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Preso atto che, dopo l’esito vittorioso da parte del curatore delle azioni revocatorie – tanto ordinarie che fallimentari – i beni oggetto degli atti revocati continuano ad appartenere all’avente causa, vengono analizzate le diverse tesi che potrebbero giustificare l’acquisto a titolo derivativo dei beni stessi a favore di chi acquista dal fallimento/dalla procedura. Si conclude nel senso che la liquidazione dei beni avvenga direttamente nel fallimento/nella procedura di liquidazione giudiziale o applicando le disposizioni del codice di procedura civile o tramite procedure competitive. Di conseguenza il decreto di trasferimento del giudice delegato sarà pronunciato “contro” l’acquirente revocato e l’atto notarile di trasferimento sarà sottoscritto dal curatore disponendo di un diritto dell’acquirente revocato; e contro questo soggetto (e a favore di chi ha acquistato dalla procedura) verranno trascritti. A necessaria integrazione della tesi proposta si sono individuate le modalità idonee ad assicurare comunque una adeguata tutela al soggetto che aveva acquistato prima della dichiarazione di fallimento/della procedura di liquidazione. Le stesse problematiche si sono affrontate pure con riguardo alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art.64 della legge fallimentare (nella versione originaria e come modificato dalla legge n.132/2015) oppure compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori ex art.163 del codice della crisi.