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Come è noto, il D.Lgs. 472/1997 ha radicalmente innovato il regime previgente per quanto concerne le responsabilità degli amministratori di società per le sanzioni amministrative riferibili ad illeciti tributari imputabili all’ente dagli stessi rappresentato. Invero, mentre la legge n. 4/1929 individuava l’ente quale soggetto passivo della sanzione e solo in casi particolari la normativa prevedeva un obbligo solidale dei rappresentanti, l’art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 472/1997 dispone che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso …….. la violazione” ed il successivo art. 11, primo comma, pone a carico dell’ente il solo obbligo di “pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”, capovolgendo quindi nella sostanza i previgenti principi ed adeguando il sistema delle sanzioni tributarie a…
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