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1. Si chiede se l’assemblea straordinaria dell’incorporante possa deliberare il trasferimento della sede e la modificazione della denominazione sociale durante i due mesi previsti per l’opposizione dei creditori. Al riguardo, appare opportuno preliminarmente considerare come la questione non sia tanto quella di verificare cosa l’incorporante, e più in generale una società partecipante ad una fusione, possa fare, quanto piuttosto quali siano le conseguenze che si verificano, in ordine al procedimento di fusione, a seguito di un determinato comportamento della società medesima: vale a dire, in tal caso, a seguito della adozione delle deliberazioni in questione.
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