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La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante "Misure per il rilancio dell’economia", all’art. 8, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell’art. 2215 cod. civ., il quale risulta, oggi, del seguente tenore: “Modalità di tenuta delle scritture contabili. I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
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