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Lo studio esamina la possibilità di abbreviare il termine di novanta giorni per l’opposizione dei creditori alla riduzione reale del capitale ex artt. 2445 e 2482, c.c., e quindi di dare attuazione anticipata alla riduzione, mediante applicazione delle cautele previste, da un lato, in materia di trasformazione regressiva (art. 2500-novies c.c.) e di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter, c.c.) e, dall’altro lato, in materia di fusione (art. 2503, c.1, c.c.) e di scissione (art. 2506 ter, c. 5, c.c.). Rilevata l’assimilabilità con le ipotesi di trasformazione e revoca dello stato di liquidazione circa gli interessi da tutelare e la individuazione dei creditori legittimati, lo studio conclude nel senso che tale anticipazione appare possibile con il consenso dei creditori anteriori all’iscrizione della delibera di riduzione o il loro avvenuto pagamento che consti da una dichiarazione resa dagli amministratori sotto la propria responsabilità.
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