Autore:
La sintetica disposizione dell’articolo 22 del D.Lgs. 149/2022, nel modificare l’art. 56 della Legge notarile, non richiama le norme procedurali stabilite invece dal precedente art. 21 dettato in materia di autorizzazioni notarili a tutela di soggetti deboli o in materia ereditaria: non è perciò prevista la necessità di una richiesta scritta, né alcun potere di acquisizione di informazioni, non sono stabilite comunicazioni agli uffici giudiziari, non è previsto il differimento nella efficacia della nomina; infine, non è stabilita nella norma alcuna possibilità di impugnazione della nomina da parte del notaio.
Lo studio si propone di comprendere se l’omesso richiamo a tali profili procedimentali derivi dal fatto che essi debbano considerarsi implicitamente richiamati in ragione del principio del “doppio binario”, notarile e giudiziario, stabilito per le nomine dell’interprete come per le autorizzazioni; o se, invece, tali profili procedurali siano irrilevanti, concludendo nel senso che:
Chi siamo
Trova
Hub immobiliare del Notariato
Area stampa
Contatti
Consiglio Nazionale del Notariato | Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica: cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata: segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica:
cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata:
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it