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Lo studio affronta alcuni primi problemi applicativi originati dall’introduzione dell’art. 135 undecies.1 T.u.f., ad opera dell’art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Si risolve preliminarmente in senso positivo la questione della compatibilità con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE (art. 3 quater – Direttiva sugli Shareholders Rights).
Si sottolinea che la modificazione statutaria volta ad inserire la previsione che impone il ricorso al rappresentato designato dalla società rappresenta un adeguamento solo facoltativo dello statuto a disposizione normativa sopravvenuta e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell’assemblea straordinaria. Si esaminano alcuni possibili concreti contenuti della clausola in esame. Si conclude nel senso che la sua introduzione non legittima il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.
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