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Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Nei riguardi della predetta pubblicità, un’autorevolissima fonte così si esprime: “…. si ricorda che tale forma di pubblicità per la convenzione di scelta stipulata ex articolo 30, è stata recentemente introdotta dall’articolo 69 del D.P.R. del 03 novembre 2000 n. 396. (G.U. del 30 dicembre 2000 n. 303, suppl. ord.) intitolato…
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