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L’art. 42, 1° comma, (Confluenza dell’INPDAI nell’INPS) della legge 12 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)] stabilisce che, “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con…
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