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L’art. 26 della Legge n.47 del 28 febbraio 1985 statuiva che non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone di cui alla lettera A dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 (cd. centro storico) rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
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