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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Studio47-2023T – L’imposizione indiretta dei trust e il recepimento dell’orientamento della cassazione – regimi agevolati ed esenzioni

Autore:

Adriano Pischetola

Pubblicato sul sito il 25/09/2023

Lo Studio si prefigge lo scopo, muovendo le mosse dall’analisi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 20 ottobre 2022, di dare rilievo a quella che risulta – in esito al recepimento dell’orientamento ormai consolidato della Cassazione – l’acquisizione ideologica più importante e  foriera di notevoli conseguenze sul piano fiscale, costituita dalla riconosciuta rilevanza della sola ‘attribuzione’ dei beni e diritti in trust  e dalla constatazione che  ‘la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro’. Segnatamente vengono svolte riflessioni, con riferimento all’atto di dotazione, in ordine alle eventuali esenzioni e/o agevolazioni spettanti (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, e alla eventuale decadenza del disponente dalle agevolazioni “prima casa” dal medesimo richieste; nonché, con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in ordine alla (ritenuta) inapplicabilità della regola ‘prezzo- valore’ e di agevolazioni per le persone fisiche. Giustappunto in ordine alla inapplicabilità della detta regola vengono svolgono considerazioni critiche finalizzate a verificare, al contrario, i margini di una sua plausibile applicazione agli acquisti operati dal trustee, persona fisica, non realizzati nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, anche grazie al conforto in tal senso offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.