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Sommario: 1. Inquadramento della problematica e delimitazione degli obiettivi; 2. Prima ipotesi. Prevalenza del principio accessorium sequitur principale di cui all’art. 818, comma 1, c.c., e disapplicazione dell’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985; 3. Seconda ipotesi. applicazione del principio accessorium sequitur principale di cui all’art. 818 c.c., senza disapplicazione dell’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, con conseguente nullità del trasferimento della pertinenza non menzionata con i relativi dati catastali; 4. Terza ipotesi. Applicazione della disciplina catastale di cui all’art. 29 L. N. 52/1985 e disapplicazione del principio accessorium sequitur principale di cui all’art. 818 c.c., per cui l’unità immobiliare pertinenziale non menzionata non entra a far parte dell’oggetto dell’atto traslativo; 5. Conclusioni.
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