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Sono stati prospettati vari quesiti attinenti al comportamento attuale del notaio nella fase applicativa della legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha convertito in legge il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, allo scopo di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. E` risaputo che detta legge ha stabilito il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire 20 milioni, salvo che per il tramite di intermediari abilitati (uffici della P.A., enti creditizi, societa` di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società…
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