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Una delle novità della riforma delle società di capitali percepite con maggior immediatezza dall’operatore è contenuta nell’art. 111 ter disp. att. c.c., ai sensi del quale “chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese”. L’apprezzamento della prassi si è diretto in particolar modo verso il precetto conclusivo, che sottrae la variazione dell’indirizzo della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune al procedimento modificativo dell’atto costitutivo, …
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