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Lo studio esamina l’istituto della curatela dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.), e i poteri di amministrazione del curatore alla luce della norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 di riforma della volontaria giurisdizione con particolare riferimento alle attività di straordinaria amministrazione del curatore dell’eredità giacente ed in particolare a quella di alienazione dei beni ereditari. Si esaminano quindi le vendite eseguite dal curatore dell’eredità giacente, in cui all’identità del soggetto (il curatore) non corrisponde una univocità dei caratteri della procedura.
Alla luce della disamina effettuata si conclude nel senso che il curatore potrebbe procedere a trattativa privata, ed in questo caso l’autorizzazione alla stipula può essere concessa dal notaio ai sensi dello stesso art. 21, mentre qualora il curatore decida di procedere con una procedura “a evidenza pubblica” deve ottenere la autorizzazione del giudice delle successioni e in questo caso può proporre al giudice tre diverse tipologie di vendita: all’incanto, senza incanto o con una procedura competitiva deformalizzata.
Si procede poi ad esaminare la natura (coattiva o meno) di tale vendite, anche sotto il profilo del contenuto e della forma dell’atto di trasferimento ipotizzando, nonostante quanto affermato ormai in epoca risalente dalla Corte di Cassazione, che l’atto conclusivo del procedimento di vendita possa essere un atto notarile.
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