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Alla luce dei principi recati dalla c.d. legge quadro, i Confidi che non opteranno, avendone i requisiti, per l’iscrizione nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 TULB devono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. Nell’ambito di tale attività, in particolare, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
Per svolgere tale attività, i Confidi devono essere necessariamente patrimonializzati con disponibilità finanziarie sia proprie che reperite eventualmente…
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