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Il legislatore della riforma prevede espressamente la possibilità che l’aumento del capitale sociale possa essere deliberato, oltre che dall’assemblea dei soci, dagli amministratori, a condizione che ciò sia previsto dall’atto costitutivo .
L’art. 2481, primo comma, c.c., infatti, recita “l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio”
Prima della riforma, in assenza di una norma in materia di s.r.l. che prevedesse la delegabilità agli amministratori dell’aumento del capitale, …
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