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Un Confidi, costituito nella forma di società cooperativa avente per oggetto della propria attività la prestazione di garanzie collettive, è interessato ad utilizzare le proprie riserve per l’acquisto di azioni proprie.
A tale fine, previa esatta ricognizione delle riserve iscritte in bilancio e della relativa natura, sia civilistica che fiscale, si rende necessario valutare se – alla luce della recente riforma societaria di interesse anche per le società cooperative e della c.d. legge quadro dei Confidi di cui all’art. 13, D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003 – una simile operazione possa o meno essere considerata ammissibile.
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