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Di estremo interesse è la norma contenuta nel punto c) del terzo comma dell’art. 67 L.F. nuova versione (1), relativo alla non assoggettabilità ad azione revocatoria di alcuni negozi posti in essere dall’imprenditore poi fallito, indipendentemente dal periodo in cui sono stati compiuti e dalla buona fede della controparte. Deve essere, infatti, notato che il legislatore in questo intervento ha introdotto ha applicato una presunzione assoluta avente ed oggetto la non assoggettabilità di alcuni atti a revocatoria, senza valutare il comportamento delle parti e, quindi, salvaguardando la efficacia del negozio indipendentemente dallo stato soggettivo dei contraenti.
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