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Con riferimento ai documenti informatici ed alle sottoscrizioni elettroniche, il fattore temporale e della datazione assume rilevanza sotto due profili concettualmente distinti ma tecnicamente e giuridicamente connessi.
In primo luogo, rileva la data del documento intesa come collocazione temporale del momento formativo del documento stesso, con un’efficacia eventualmente opponibile ai terzi (la c.d. “data certa”). In caso di documenti provenienti da un pubblico ufficiale, costituirà “data certa”, opponibile erga omnes, l’attestazione operata dal pubblico ufficiale stesso e contenuta nel documento, non contrastabile se non con la querela di falso.
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