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A seguito dell’art. 12, primo comma, lettera e) della legge 28 novembre 2005, n. 246 in tema di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, l’art. 72, terzo comma prima parte della legge notarile è stato così modificato: “Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime”. Poiché la norma ha modificato la precedente disciplina, che si limitava a stabilire la conservazione delle scritture autenticate soltanto per desiderio di parte, prevedendo l’obbligo di conservazione anche per determinate categorie di scritture autenticate, essa ha offerto occasione per alcune incertezze interpretative, che possono essere sintetizzate…
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