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1. Storicamente, sembra certo che il codice del 1942, nel momento in cui ha unificato il diritto delle società – già ricavabile sia dal codice civile del 1865 che dal codice di commercio del 1882 – ha emarginato dalla qualificazione come società il contratto funzionale al “solo” godimento collettivo, il contratto concluso cioè per costituire o mantenere una comunione “al solo scopo del godimento di una o più cose” (come oggi si esprime l’art. 2248 c.c.). (…)
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