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Condizione minima ed essenziale per l’esistenza di un titolo esecutivo per consegna/rilascio è che l’obbligazione di consegna risulti in modo chiaro e non equivoco dal tenore dell’atto. Non è quindi sufficiente che l’obbligo risulti previsto da una norma di legge, ancorché pianamente applicabile in via di integrazione al rapporto contrattuale.
È dubbio che conferisca valore esecutivo all’atto pubblico la clausola tradizionale di "immissione dell’acquirente nel possesso dell’immobile, con decorrenza degli effetti dalla data del rogito" (o altra equivalente), in cui la giurisprudenza tende a ravvisare nulla più che una clausola di stile.
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