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Nell’ambito della cartolarizzazione di crediti previsti dalla legge 30 aprile 1999 n. 130, qualora il c.d. contratto di servicing sia stipulato all’estero e il notaio sia chiamato a ricevere la procura dalla società veicolo (SPV) al servicer, egli non sarà obbligato a seguire la procedura di deposito di atto estero prevista dall’art. 106 n. 4 L. N. rispetto al contratto di servicing, poiché tale documento non fa il suo ingresso in Italia e neppure se ne fa "uso". Quella procedura sarà invece necessaria se la stessa procura sia formata all’estero e utilizzata in Italia, depositandosi il contratto di servicing quando quella procura sia in questo contenuta o allegata. Detta procedura non sarà necessaria quando all’atto da ricevere sia allegata, ex art. 51 n. 3 L.N.,…
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