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Il trasferimento gratuito dell’azienda, compiuto da un soggetto imprenditore, è oggetto di una specifica disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86). L’art. 58, primo comma, dispone che il trasferimento di azienda “per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa”. Alla neutralità fiscale del trasferimento non oneroso, la medesima disposizione ricollega la continuità dei valori aziendali, prevedendo che “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Tale generalizzata previsione della neutralità per il passaggio non oneroso dell’azienda costituisce l’ultima tappa di una evoluzione che ha interessato il sistema dell’imposizione sui redditi a partire dalla legge 23/12/1996, n. 662. In un primo momento, il previgente art 54, quarto comma, Tuir (come modificato dalla legge 662/96) aveva previsto la neutralità del trasferimento di azienda per “atto gratuito ai familiari e per causa di morte”…
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