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Oggetto di vendita è un terreno non frazionato che ricade in due zone di piano regolatore, in parte preponderante è edificabile, mentre per la restante parte è agricolo.
Il coltivatore diretto confinante (si presume, con la parte agricola) ha diritto di prelazione in caso di vendita? In caso positivo, quale è la portata di tale diritto?
La norma direttamente interessata dal quesito è quella contenuta nel 1° e 2° comma dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590:
“In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro
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