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La Corte di cassazione, con la sentenza 26 maggio 2005 n. 11165, si pronuncia in ordine all’incidenza, sulla durata del contratto, di clausole che hanno ad oggetto l’estinzione anticipata del finanziamento, ai fini dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Con una motivazione decisamente stringata la Suprema corte ha affermato che “il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissato in più di diciotto mesi dall’ultimo comma dell’art. 15, ricorre soltanto se la durata dell’operazione di finanziamento – che va desunta dal contenuto del negozio nel complesso di tutte le clausole contrattuali – supera di almeno un giorno i diciotto mesi. Pertanto, il beneficio non è applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento superiore a diciotto…
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