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1. L’introduzione nel nostro ordinamento di nuove norme che riformano il congegno del silenzio-assenso (, silenzio-accoglimento, o meglio silenzio positivo) ripropone alla attenzione dei pratici (e talvolta anche a quella dei teorici) i nodi tradizionali di quell’istituto. Ciò è avvenuto anche a seguito dell’emanazione delle norme contenute negli artt. (2, da una prospettiva generalissima, e) 19 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, e della approvazione del regolamento di attuazione (: D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, modificato con D.P.R. 9 maggio 1994, n 407). La circostanza che le questioni, così nuovamente (ri)sollevate, sono per la più gran parte “classiche” rende in questa sede: per un verso, più facile…
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