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Lo studio analizza l’art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, che sospende l’operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali, sia della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c., modificando però, rispetto alla previgente stesura, i presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate. Si analizza sia il rapporto che intercorre tra i commi della nuova disposizione – su cui sono state avanzate soluzioni diverse – concludendo nel senso che il primo individui la fattispecie cui si applica la disciplina prevista nei commi successivi, sia la nozione di “perdite emerse” nell’esercizio di riferimento, ritenendo che essa vada ricavata tenendo conto di tutte le perdite rilevate in bilancio, comprese dunque quelle portate a nuovo da esercizi precedenti (qualora ciò sia avvenuto legittimamente), al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle.
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