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Anche sollecitati dalle argomentazioni avanzate dall’Agenzia del territorio nella risoluzione n. 1/2005 , volte a giustificare l’inapplicabilità del regime dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui all’art. 15 del d.p.r 29 settembre 1973, n. 601 ad una fattispecie di conversione in mutuo di un contratto di apertura di credito in conto corrente , appare opportuno tornare a riflettere sul presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva stessa per verificarne gli eventuali limiti in relazione ad operazioni complesse di finanziamento.
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