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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del Primo Libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni – Un nuovo studio del Notariato

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16/06/2020

Nazionale

Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO. 

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Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore. In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della fusione e scissione degli enti del Primo Libro, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di “Enti del Terzo settore”, come definiti dall’art. 4 del D.lgs. 117/2017. La nuova norma conferma innanzitutto l’ammissibilità della fusione e della scissione fra enti del Primo Libro, che nel precedente sistema era stata affermata in via interpretativa, soprattutto con riferimento alla fusione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ciononostante la possibilità per gli enti del libro di porre in essere operazioni di trasformazione, fusione e scissione non è priva di limiti. L’art. 42-bis c.c. pone, innanzitutto un limite di carattere statutario, in quanto tale possibilità è condizionata alla circostanza che ciò non sia “espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

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