02/04/2021
Nazionale
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Le deroghe convenzionali alla disciplina della risoluzione per inadempimento – Studio n. 160-2020/C
Lo studio si propone di vagliare l’ammissibilità e i limiti delle clausole (non poco diffuse nella prassi), con cui i contraenti introducono deroghe alla disciplina legale della risoluzione. Sia al fine di disattivare l’uno o l’altro dei rimedi previsti nel sistema integrato di cui all’art. 1453, c.c., sia per modificarne la rilevanza dei presupposti di attivazione. L’analisi delle singole clausole sarà preceduta da una prima parte (paragrafi da 1 a 5), di natura teorico-sistematica, dedicata al problema classico del fondamento del rimedio risolutorio, il quale per altro verrà affrontato nei limiti strettamente necessari a risolvere il dubbio relativo alla derogabilità convenzionale della relativa disciplina. Nella seconda parte (paragrafi da 6 a 11), in applicazione di tali premesse, si avrà modo di constatare come, non solo la dottrina e la giurisprudenza, ma anche le indicazioni provenienti dal diritto uniforme, depongano per l’ammissibilità delle deroghe pattizie alla disciplina legale della risoluzione: e così sia della clausola di « irresolubilità », con la quale le parti convengono di rinunciare al rimedio risolutorio, conservando l’azione di adempimento e il risarcimento del danno; sia del patto con cui, simmetricamente, si esclude la domanda di adempimento coattivo (conservando risoluzione e tutela risarcitoria); sia, infine, dei patti con cui le parti provvedono a ridefinire i presupposti della risoluzione (e in particolare la « non scarsa importanza » dell’inadempimento).
A margine dell’analisi, si introdurrà l’ipotesi di una particolare applicazione del principio di disponibilità delle tutele sinallagmatiche, all’ipotesi di compravendita di cosa viziata, e al connesso rimedio della riduzione del prezzo: proponendo modalità alternative all’azione estimatoria, per giungere convenzionalmente alla rideterminazione del corrispettivo, nell’ipotesi in cui la cosa abbia rivelato vizi.
Il paragrafo conclusivo prenderà, infine, in esame la previsione “estrema”, di vasto e crescente impiego nella prassi, rappresentata dalla clausola di «unico rimedio»: con la quale (specie nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni di controllo e/o di comparti aziendali) si prevede che, in caso di inadempimento, l’unica forma di reazione consentita sia la domanda di risarcimento del danno, molto spesso liquidato convenzionalmente attraverso la previsione di una penale.
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18/11/2024
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