03/07/2020
Nazionale
Tutti i lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO.
L’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale” – Studio 2_2020 B
Il presente studio prende le mosse da un attento esame della Guida all’identità digitale, emanata dal GAFI, nello scorso mese di marzo 2020. L’esigenza dell’emanazione della Guida nasce dal particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento sociale volto a contenere l’epidemia scatenata dal virus Sars-CoV-2; tale distanziamento ha condotto ad un utilizzo massivo di strumenti di colloquio a distanza, causando anche la possibilità di frodi o di utilizzo improprio di detti strumenti. In questo contesto la Guida ha inteso fornire proprio un orientamento sull’utilizzo di forme di identificazione digitale, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, al fine di eseguire transazioni finanziarie o di altro tipo senza la necessaria compresenza degli interessati (cliente e soggetto obbligato). Nell’esame della Guida, tra le altre cose, si precisa che per stabilire se l’uso di un sistema di identificazione digitale sia coerente con la Raccomandazione 10, i governi, gli istituti finanziari e le altre parti interessate sono tenuti a svolgere valutazioni circa i livelli di garanzia forniti dal sistema di identificazione digitale in base alla sua tecnologia, architettura e governance per determinarne l’affidabilità/indipendenza nonché, sulla base dei predetti livelli di garanzia, a stabilire – con un approccio basato sul rischio – se il sistema di identificazione digitale è adeguatamente affidabile, alla luce dei potenziali rischi di riciclaggio del denaro, frode e altri finanziamenti illeciti, tenendo comunque conto che i sistemi di identificazione digitale possono presentare un livello standard di rischio e possono persino essere a rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio.
Lo studio prosegue con un cenno al concetto di identificazione, nella sua più ampia accezione e nelle declinazioni che storicamente ha assunto in ambito giuridico, e quello di identificazione digitale, con la precisazione che, recentemente, l’accezione “ID digitale” è passata ad indicare l’uso della tecnologia per affermare e dimostrare la propria identità personale, così come essa risulta dai dati anagrafici pubblici relativi al soggetto interessato, avente la stessa valenza identificativa di un documento di identità tradizionale.
Viene, quindi, esaminata la legislazione italiana antiriciclaggio sull’identificazione senza la presenza fisica, analizzando, in primis, le differenze che intercorrono tra l’identificazione prevista dalla legislazione notarile e quella della normativa speciale. In particolare all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 vengono disciplinate alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l’identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti (di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa) che, nell’ambito dello studio, sono oggetto di una puntuale trattazione.
Attraverso una ricostruzione sistematica delle disposizioni sul punto, si passa poi ad analizzare nel dettaglio l’identificazione a fini antiriciclaggio non in presenza fisica del cliente anche nell’ipotesi in cui esso agisca a mezzo di un esecutore.
Vengono quindi illustrate le possibili modalità di interazione tra il cliente e un operatore che, collegato da remoto, supervisioni l’identificazione e verifica del cliente; si richiama e si illustra, in particolare, come sia possibile ottemperare alle operazioni di adeguata verifica del cliente, che, come noto, non si esaurisce nella sua mera identificazione, anche quando questi non sia fisicamente presente presso il notaio.
Nello studio, infine, si affrontano i profili relativi alla sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal cliente, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, senza la sua presenza fisica anche utilizzando modalità di firma elettronica, purché queste ultime assicurino l’integrazione del requisito della forma scritta in base alla normativa vigente.
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