21/12/2020
Nazionale
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Il contratto di costituzione di comunione e masse plurime: riflessioni in ambito fiscale – Studio n. 102-2020/T
La tematica delle masse plurime, soprattutto per la connessa rilevanza fiscale in sede di scioglimento delle comunioni che trovano origine in più titoli (laddove l’ultimo acquisto di quote non derivi da una successione a causa di morte), evoca la necessità di svolgere qualche riflessione circa la possibilità di stipulare un contratto di costituzione di un’unica comunione (o ‘negozio preunificatorio’ di masse plurime) in cui far confluire la contitolarità dei compartecipi nelle pregresse distinte comunioni prima di addivenire allo scioglimento, ciò anche in esito ad una precisa risposta ad interpello resa dall’Amministrazione Finanziaria (la n.ro 526 del 13 dicembre 2019) che ha ritenuto legittima l’applicazione a siffatto contratto dell’imposta di registro con aliquota dell’1%, in quanto atto di natura dichiarativa.
Lo studio, dopo un inquadramento anche della cornice storica in cui s’inscrive la tematica al vaglio, si snoda lungo il percorso concettuale rinvenibile nella elaborazione della medesima giurisprudenza di legittimità, per cui il detto contratto può costituire lo strumento negoziale (e non meramente comportamentale) che i contitolari dei beni comuni devono espressamente dichiarare di voler perfezionare, nel rispetto della solennità formale di cui all’art. 1350 c.c. se afferenti ad immobili, qualora intendano perseguire l’obiettivo di addivenire allo scioglimento delle comunioni plurime in unica soluzione, senza la necessità di stipulare tanti singoli negozi con effetti divisori per quante siano le comunioni pregresse.
Dopo aver individuato i tratti identificativi essenziali di questa fattispecie negoziale (tipica, unilaterale e collegata geneticamente con il susseguente atto divisorio), lo studio indaga sull’esito positivo del relativo giudizio di liceità/non-abusività e, soprattutto, di tenuità fiscale. Sotto tale ultimo profilo, si sottolinea in particolare come l’atto costitutivo dell’unica comunione, pur avendo risvolti e profili di un nuovo ‘status’ di compartecipazione dei comunisti rispetto alle comunioni pregresse e riunificate, non abbia effetti ‘traslativi’, nella sua conformazione tipica, (e cioè laddove i comunisti acquisiscano, per effetto della ‘costituzione’, una quota di contitolarità sui beni ‘riunificati’ in unica massa comune di valore pari alla somma dei valori delle quote di cui gli stessi erano titolari nell’ambito di ogni singola comunione), ciò in quanto esso implica una sorta di surrogazione dei diritti già vantati da ogni compartecipe su ogni singola massa con un unico diritto sul complesso dei beni. La diversa ricomposizione in ‘unicum’ delle quote di titolarità dei compartecipi nelle distinte comunioni non determina peraltro un ‘accrescimento patrimoniale’, indice di una differenziata capacità contributiva dei comunisti, prima e dopo la ‘costituzione’ dell’unica massa comune. Seppure ne scaturiscano effetti ‘costitutivi’, ciò certamente non colloca la fattispecie in oggetto nell’ambito dello ‘scambio’ e resta solo enunciata la ‘dichiarazione’ di una situazione di contitolarità ricondotta ad unità massiva, senza alcuna alterazione in eccesso o in difetto degli equilibri patrimoniali antecedenti. Ciò tanto più se si rifletta sul fatto che la fattispecie al vaglio possa essere ascritta nella categoria degli atti di natura ‘dichiarativa’, che, secondo autorevole dottrina, “non determinano mai una modificazione degli elementi strutturali o del contenuto sostanziale della situazione giuridica”, ma possono comunque produrre una modificazione di una situazione giuridica preesistente; il che è proprio quanto si verifica e connota la fattispecie stessa.
Infine, pur ribadendosi la mera funzione ‘ricompositiva’ del congegno negoziale di che trattasi, ne viene sottolineata la dignità di ‘titolo generativo’ dell’unica comunione così formatasi, con ciò realizzandosi una soluzione di continuità netta tra le plurime comunioni preesistenti, poi unificate, e l’eventuale conseguente atto di scioglimento della comunione stessa.
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