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Spunti di riflessione sulla natura della divisione ereditaria (anche alla luce della pronunzia delle Sezioni Unite n. 25021/2019) – Studio n. 28-2021/C
Lo studio prende le mosse dall’iter argomentativo seguito nel recente intervento delle Sezioni Unite (7 ottobre 2019, n. 25021), le quali, in occasione di una controversia avente ad oggetto l’applicazione alla divisione ereditaria degli artt. 40, comma 2, l. 47/1985 e 46, comma 1, D.P.R. 380/2001, ripercorrono il tema della natura giuridica di quest’ultima. In particolare, escludendo che lo stesso negozio divisorio, ove avente ad oggetto una massa ereditaria, possa qualificarsi in termini di atto dichiarativo e mortis causa, le Sezioni Unite concludono, piuttosto, per una ricostruzione della divisione ereditaria quale atto inter vivos, avente natura “costitutivo-traslativa”.
L’esame della citata pronunzia delle Sezioni Unite offre lo spunto per una sintetica rassegna delle principali impostazioni che in dottrina – con ricchezza di argomentazioni e con differente considerazione della portata dell’art. 757 cod. civ. – sono state prospettate con riguardo al delicato tema della natura giuridica della divisione ereditaria, ora affermandone il carattere dichiarativo, ora il carattere costitutivo. Ad esito di tale sintesi, la divisione viene ricondotta, da un punto di vista sistematico, nel novero dei contratti che, ai sensi dell’art. 1321 cod. civ., sono caratterizzati dall’assumere contenuto “regolativo”: quei contratti, cioè, che, non potendo essere ricondotti nel novero degli accordi “costitutivi” di rapporti giuridici patrimoniali – i quali, presupponendo la pregressa “assenza” di rapporti tra i contraenti, ne determinano l’insorgere – ovvero di quelli “estintivi” di rapporti giuridici patrimoniali – i quali, presupponendo la pregressa “esistenza” di rapporti tra i contraenti, ne determinano la cessazione – sono perfezionati al fine di “regolare” o “modificare” pregressi rapporti giuridici patrimoniali.
Per quanto concerne la disciplina della divisione, l’idea di fondo, dal punto di vista metodologico, è di non lasciar dipendere l’applicazione di talune regole in materia dalla mera affermazione del carattere dichiarativo o costituivo della medesima divisione, quanto, piuttosto, dalla preventiva individuazione della ratio di quelle specifiche regole, al fine di verificarne la compatibilità, appunto, con il negozio divisorio. In tale ottica, le conclusioni cui pervengono le Sezioni Unite, nel senso della necessaria applicazione degli artt. 40, comma 2, l. 47/1985 e 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 anche alla divisione ereditaria, sono sottoposte a revisione critica, in quanto non tengono nella dovuta considerazione la complessità della ratio che pare ispirare proprio le disposizioni da ultimo richiamate. Lo stesso metodo, infine, viene adottato anche in relazione ad ulteriori tasselli della disciplina del negozio divisorio.