29/05/2018
Nazionale
L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione TROVA STUDIO ed ha approfondito tematiche relative al diritto civile:
Compravendita immobiliare e deposito del prezzo – Studio n. 418-2017/C
Il deposito del prezzo della compravendita nel conto dedicato del notaio, previsto dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147, si compone di una pluralità di elementi, riconducibili oltre che al deposito anche al mandato. Il notaio assume obbligazioni di natura fiduciaria. La richiesta di deposito del prezzo influisce sull’equilibrio contrattuale, perciò il contratto preliminare costituirà la sede naturale della trattativa tra le parti in ordine all’incarico da conferire al notaio.
In presenza del deposito del prezzo, la previsione di una clausola risolutiva espressa della compravendita in caso di presenza di gravami pregiudizievoli e di un’eventuale rinegoziazione del contratto, appare un’utile soluzione.
Nel caso di compravendita di “immobili da costruire” il deposito del prezzo presso il notaio consente il rispetto della previsione di cui all’art. 8 del d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122, in quanto evita che il venditore riceva la somma prima che sia formato il titolo per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
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