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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Studio n. 26-2023/C La pubblicità sanante nel complesso sistema dei trasferimenti immobiliari

Autore:

Gianfilippo Laurini

16/12/2024

Lo studio affronta il tema della pubblicità sanante non solo evidenziando e rivalutando il ruolo affidato dal Legislatore all’art. 2652 n.6 c.c. quale argine degli effetti della pronunzia di invalidità del titolo di provenienza del dante causa sui successivi atti dispositivi del medesimo bene, in chiave stabilizzatrice della circolazione immobiliare, ma anche inquadrando e meglio definendo il suo rapporto con la funzione del notaio, custode della legalità e della certezza dei traffici commerciali, e con il dovere di informazione del cliente.

Il meccanismo della pubblicità sanante va concepito come il rimedio estremo cui si può ricorrere solo quando non si intravedono «vie d’uscita» differenti, soluzioni pratiche alternative, razionali e concretamente realizzabili che possano garantire il ripristino della piena certezza ed affidabilità dei traffici giuridici. È un rimedio il cui utilizzo richiede un grado di cautela, attenzione e ponderazione nella valutazione dell’assetto complessivo degli interessi emergenti nel caso concreto non codificabile ex ante. Dall’altro lato, si tratta, tuttavia, di uno strumento espressamente previsto dal legislatore che, pertanto, ciascun interprete può far rientrare nel proprio bagaglio professionale ed operativo, da non relegare all’assoluta irrilevanza e totale mancanza di una seppur minima utilità.

Il meccanismo della pubblicità sanante non sana alcunché. Il che val quanto dire che l’atto viziato da invalidità diviene definitivamente invalido a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di nullità o di annullamento, con la conseguenza che il titolo di acquisto successivo del terzo avente causa è a non domino, perché, fondandosi su un atto invalido, nasce e resta inefficace. Ma la pubblicità sanante blocca l’estensione degli effetti della sentenza, di modo che il terzo mantiene la titolarità del diritto, benché il suo titolo sia divenuto, appunto, inefficace a causa dell’invalidità del titolo anteriore.

Studio n.56-2024/PC Il curatore dell’eredità giacente e la gestione dei beni immobili ereditari alla luce dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022: procedimento di vendita dei beni e autorizzazione notarile

Autore:

Claudio Calderoni

06/12/2024

Lo studio esamina l’istituto della curatela dell’eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.), e i poteri di amministrazione del curatore alla luce della norma dell’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 di riforma della volontaria giurisdizione con particolare riferimento alle attività di straordinaria amministrazione del curatore dell’eredità giacente ed in particolare a quella di alienazione dei beni ereditari. Si esaminano quindi le vendite eseguite dal curatore dell’eredità giacente, in cui all’identità del soggetto (il curatore) non corrisponde una univocità dei caratteri della procedura.

Alla luce della disamina effettuata si conclude nel senso che il curatore potrebbe procedere a trattativa privata, ed in questo caso l’autorizzazione alla stipula può essere concessa dal notaio ai sensi dello stesso art. 21, mentre qualora il curatore decida di procedere con una procedura “a evidenza pubblica” deve ottenere la autorizzazione del giudice delle successioni e in questo caso può proporre al giudice tre diverse tipologie di vendita: all’incanto, senza incanto o con una procedura competitiva deformalizzata.

Si procede poi ad esaminare la natura (coattiva o meno) di tale vendite, anche sotto il profilo del contenuto e della forma dell’atto di trasferimento ipotizzando, nonostante quanto affermato ormai in epoca risalente dalla Corte di Cassazione, che l’atto conclusivo del procedimento di vendita possa essere un atto notarile.

Studio n. 115-2023/C La comunione convenzionale

Autore:

Andrea Ferrari e Michele Labriola

26/11/2024

Il presente studio nasce dalla considerazione della evidente residualità della comunione convenzionale nel nostro sistema giuridico (quasi 50 anni di oblio). Considerazione, questa, maturata sia in relazione al dibattito dottrinario ormai sopito in ordine a tale figura, sia dal modesto interesse riscontrato nella prassi notarile circa possibili soluzioni applicative ad essa riconducibili.

Di fatto questo istituto, al quale il legislatore della riforma del 1975 ha dedicato unicamente due articoli del codice civile (artt. 210 e 211), è stato compresso nella sua attuazione dalla tradizionale scelta operata dai coniugi tra i due regimi prevalenti, ovvero quello della comunione legale e quello della separazione dei beni.

Alcune recenti decisioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione, però, hanno nuovamente posto all’ attenzione il tema della modificabilità del regime della comunione legale dei beni attraverso una convenzione in deroga.

L’esame di queste decisioni ha dato origine, nell’ambito del presente studio, ad una più ampia riflessione circa la necessità di un ripensamento relativamente ad alcune interpretazioni dottrinarie (quasi tutte avanzate a ridosso dell’emanazione della legge 151 del 1975), di segno decisamente restrittivo in ordine alla possibilità di favorire una concreta e fisiologica applicazione della comunione convenzionale.

Lo studio, dopo alcune necessarie premesse di carattere sistematico, affronta quindi la problematica dell’ammissibilità della modifica del regime della comunione legale, sia in senso ampliativo, sia in senso riduttivo, attraverso la stipula di una convenzione di comunione convenzionale, proponendo una interpretazione di carattere estensivo, tendente a favorire il recupero della figura in esame.

Studio n.57-2024/PC La distribuzione del ricavato dopo la riforma Cartabia – Iter di approvazione del progetto di distribuzione

Autore:

Alberto Crivelli

25/11/2024

Il presente studio si propone, dopo aver fatto una premessa in ordine alla collocazione della distribuzione nell’ambito delle fasi tipiche del processo esecutivo, e sui casi in cui essa potrebbe non sussistere o essere disciplinata diversamente in virtù di vicende processuali (quali la pendenza di una procedura concorsuale, la formulazione di un’istanza di assegnazione o la presenza di un creditore fondiario), di affrontare l’iter di approvazione del progetto nelle sue varie articolazioni, prendendo altresì in esame le specificità che si verificano in caso di conversione del pignoramento, di divisione endo-esecutiva e di prosecuzione del processo da parte del creditore fondiario pur in presenza di una procedura concorsuale.

Infine viene affrontata la tematica della stabilità dell’atto di approvazione.

Studio n.100-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

Autore:

Andrea Maistrello

18/11/2024

Sommario: 1.  Il nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Società di capitali – holding e società di mero godimento. 3.            Controllo di diritto – integrazione del controllo già esistente.  4. Società di persone. 5. Società non residenti. 6. Conclusioni.

Studio n.102-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Commento alle modifiche di tassazione delle liberalità indirette

Autore:

Giampiero Petteruti

18/11/2024

Studio n.101-2024/T Prime note sul D.LGS. N.139/2024 – Il coacervo delle donazioni pregresse

Autore:

Simone Ghinassi

18/11/2024

Studio n.99-2024/T Prime note sul D.lgs. n. 139/2024 – modifiche in materia di trust

Autore:

Thomas Tassani

18/11/2024

Sommario: 1. La nuova stagione della fiscalità dei trust. 2. La rilevanza impositiva dei trust. 3. L’attribuzione beneficiaria come momento di perfezionamento della fattispecie impositiva. 4. Il “nuovo” obbligo di denuncia per il beneficiario di trust. 5. La territorialità dei trust. 6. Il nuovo regime opzionale di tassazione “in entrata”.

Studio n. 76-2024/I la trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica

Autore:

Grazia Manuela Banna

15/10/2024

Si esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. Si analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, quorum deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.

Accordi di convivenza solidale tra anziani

Autore:

Mauro Leo

15/10/2024

Il fenomeno spontaneo delle forme di unione e di coabitazione non basate su un legame sentimentale e sessuale, ma fondate sul mutuo aiuto per fronteggiare le avversità della vita, è in forte espansione e vede tali “comunità di elezione” costantemente presenti accanto alle altre formazioni sociali riconosciute dal legislatore.
L’aggregazione avviene in prevalenza tra gruppi di persone gravate da bisogni abitativi tradizionali ed emergenti, come quella che si fonda sulla coabitazione solidale tra anziani (senior (senior cohousing) esaminata nel presente lavoro, oppure quella tra anziani e giovani (cohousing intergenerazionale), figure queste ultime che hanno avuto una prima embrionale disciplina nella Legge delega 23 marzo 2023 n. 33 e nella disciplina attuativa di cui al D.lgs. 15 marzo 2024 n. 2, nel quadro di una serie di altre misure finalizzate a delineare lo “statuto normativo” delle persone anziane (nelle definizioni contenute nel D.lgs. n. 29/2024 attuativo della L. n. 33/2023, la “persona anziana” è la persona che ha compiuto 65 anni di età). In altri Paesi il fenomeno è stato disciplinato già da molti anni, come avvenuto in Spagna, in cui il Parlamento della Catalogna ha emanato una specifica legge fin dal 1998.
A base della convivenza solidale del senior cohousing vi è una volontà reciproca di scegliere, in piena libertà, una o più persone determinate con le quali condividere l’abitazione e una parte di vita per un tempo indeterminato.
Ciò lo distingue sia dalla mera coabitazione (o co-residenza) in cui la scelta attiene al solo elemento necessario a soddisfare il bisogno di abitativo (es. tra studenti o lavoratori), sia dal servizio prestato all’interno delle strutture socio assistenziali (RSA), nelle quali la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti dalla legge a tutela degli utenti).

Il vincolo culturale indiretto nella circolazione immobiliare

Autore:

Marcello Claudio Lupetti e Cristina Lomonaco

02/10/2024

Lo studio analizza nella prima parte la natura e il contenuto del vincolo culturale indiretto e i suoi riflessi sulla circolazione dei beni immobili, con particolare riferimento alle disposizioni del codice dei beni culturali. Nella seconda parte dello studio vengono affrontate le problematiche di carattere operativo, con particolare attenzione agli effetti della trascrizione del vincolo culturale, al ruolo del notaio nell’ambito del suo dovere di informazione e verranno dati suggerimenti pratici che potranno essere di ausilio al notaio.

Indicazioni operative nella disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da superbonus alla luce della circolare n. 13 del 13.06.2024

Autore:

Francesco Raponi

23/09/2024

La circolare n. 13 del 13.06.2024 ha fornito i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali in materia di plusvalenze da Superbonus introdotte dalla legge di bilancio 2024.

Pur non condividendone alcune delle conclusioni, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo contributo sul medesimo tema, con il duplice scopo di analizzarne più nel dettaglio i contenuti e di trarne alcune indicazioni utili sul piano operativo.

Nello specifico, muovendo dalle risultanze di tale documento di prassi, verrà approfondito l’iter che dovrebbe orientare l’attività del Notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte previste dalle nuove disposizioni rispetto al singolo caso concreto.

L’analisi verrà sviluppata  mediante step di avanzamento in modalità progressiva in modo che a seconda di come si risolvano si porrà la necessità di proseguire o meno con la fase successiva; si concluderà con  l’ultima  verifica, sulla rilevanza dei lavori sui beni comuni, sulla misura della percentuale di detrazione e sulla natura  dell’intervento che abbia interessato l’unità immobiliare oggetto di vendita, su cui si è posta maggiormente  la differenza di vedute  tra quanto sostenuto nello studio n. 15 del 2024 e quanto indicato ai propri Uffici  dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13 del 2024.

Per le finalità del presente lavoro tuttavia non si intende formulare una replica su tali specifiche questioni le cui differenti soluzioni in un’ottica più contenitiva e mirata a soddisfare la natura perequativa della novella sono state già esposte nello studio n. 15 del 2024. 

Emergerà che con riferimento ad alcune problematiche la circolare n. 13 del 13.6.2024 ha formulato delle soluzioni che possiamo ritenere risolutive, con riguardo ad altre invece occorrerà completarne le indicazioni alla luce delle normative vigenti e degli altri documenti di prassi in materia di Superbonus, e con riferimento infine ad ulteriori aspetti, non trattati nella stessa circolare n 13, sarà ancora necessaria l’opera dell’interprete.