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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

CASA

L’acquisto di una casa è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona. Proposta di acquisto, contratto preliminare, caparra, mutuo, rogito… tante operazioni, norme, verifiche, documenti, impegni, tipologie di acquisto. Fin dal primo passaggio, è consigliabile avere un notaio accanto che ci tuteli e consigli per affrontare l’intero iter in totale sicurezza.

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Clausole contrattuali e tutela del consumatore

La legge n. 52 del 1996 ha introdotto nell’ordinamento italiano delle norme protettive dei consumatori nei rapporti contrattuali con i professionisti.

Il “Codice del Consumo” contiene una rielaborazione organica della maggior parte delle norme vigenti poste a tutela dei consumatori.

In Italia vi sono stati numerosi interventi riequilibratori dei contratti effettuati sia da parte della giurisprudenza sia per effetto di iniziative delle Associazioni per i consumatori.

Vi sono una serie di clausole che destano dubbi di abusività, come ad esempio quelle che stabiliscono:

  1. quale foro competente in via esclusiva, per il caso di controversie, quello della sede della banca e non quello della residenza del consumatore;
  2. che gli estratti conto della banca fanno sempre piena prova contro il debitore;
  3. il divieto al mutuatario il diritto di chiedere la cancellazione della garanzia ipotecaria dopo che il mutuo è stato integralmente rimborsato;
  4. il divieto in termini assoluti dell’accollo del debito derivante dal mutuo;
  5. limitazioni rilevanti all’uso dell’immobile concesso in garanzia;
  6. il divieto di alienazione dell’immobile;
  7. deroga al regime di comunione legale;
  8. la facoltà della banca di risolvere il contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni troppo generiche, o non particolarmente significative, o non corrispondenti a interessi meritevoli di tutela;
  9. il trasferimento a carico del mutuatario degli oneri tributari diretti della banca.

 
Appaiono inoltre abusive le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse. La legge ha escluso espressamente la legittimità stessa di una modifica unilaterale delle condizioni qualora non sussista un giustificato motivo e senza che ne sia data comunicazione in forma scritta in via anticipata.

Nei contratti di mutuo viene, pertanto, normalmente inserita una formula di chiusura in base alla quale vengono fatte salve le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo e non producono quindi effetto le clausole dello stipulando contratto e dei relativi allegati, che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina.

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