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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Studio n. 62-2025/P Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il Cd. Decreto Salva Casa

Autore:

Giuseppe Trapani

18/06/2025

Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.

Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.

Studio n. 4/2024M – La rappresentanza in mediazione

Autore:

Paolo Forti

05/06/2025

La mediazione, strumento di ripristino della connessione dialogica interrotta tra le persone, a fini di riconciliazione, parrebbe richiedere la necessaria presenza innanzi al mediatore di tutti i confliggenti. L’ammissibilità di sostituzione dell’interessato con un terzo richiede un’attenta e cauta valutazione. Per giungere ad un risultato proficuo, l’interprete deve tener conto delle specificità della materia, nella quale si è operata una sintesi tra lo strumento metagiuridico di ricomposizione del conflitto e la norma civilistica. In coerenza con tale impostazione, lo studio ripercorre le ragioni profonde, umane e concettuali, della mediazione, e rinviene proprio in queste la legittimità delle ipotesi di sostituzione, riconoscendo spazio, ma solo con necessari aggiustamenti, anche all’istituto giuridico della rappresentanza.

Lo studio attua poi una capillare ricerca, nella giurisprudenza anteriore alla riforma Cartabia, delle tracce, in verità copiose, di analoga consapevolezza della singolarità del fenomeno; adoperandosi anche a dimostrare come, al contrario, ogni tentativo di applicazione in mediazione, passiva e non consapevole, dei principi ordinari di diritto civile sulla rappresentanza, conduca ad aporie logiche e interpretative.

La regolamentazione dei limiti della rappresentanza da parte del legislatore della Cartabia mostra chiara consapevolezza di questo lungo percorso di sintesi tra mediazione e diritto e si pone al termine dello stesso. È così agevole pervenire ad un’interpretazione soddisfacente delle nuove norme; ivi comprese quelle sulla forma della delega, introdotte dal decreto correttivo al primo testo portato dalla riforma.

Studio n. 24-2025/C – Condominio e immobile gravato da usufrutto

Autore:

Giuseppe Musolino

04/06/2025

Studio n. 3/2024M Il primo incontro di mediazione e l’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente

Autore:

Mario Buzio

22/05/2025

Lo studio analizza le peculiarità del primo incontro di mediazione e dell’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente, alla luce della recente “Riforma Cartabia” (D. Lgs. 10/10/2022 n. 149 e D.M. 24/10/2023 n. 150). Ripercorre dapprima l’evoluzione normativa e le diverse interpretazioni giurisprudenziali relative al primo incontro, evidenziando come la riforma abbia inteso superare la concezione di un mero “rituale informativo” per affermare la necessità di un’attività di mediazione “effettiva” fin dall’inizio. Vengono poi esaminati gli aspetti cruciali del primo incontro, tra cui la convocazione, lo svolgimento (con una durata minima di due ore), la partecipazione personale delle parti (limitando la delega a casi giustificati e richiedendo ai rappresentanti piena conoscenza dei fatti e poteri decisionali), e l’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente sia per le parti che per i loro avvocati. Lo studio si sofferma anche sul ruolo delle interazioni ripetute che si svolgono nel procedimento di mediazione e delle tecniche di mediazione nel facilitare il raggiungimento di un accordo e in particolare esamina la mediazione secondo la teoria dei giochi. In sintesi lo studio sottolinea come la riforma Cartabia miri a valorizzare il primo incontro di mediazione come un momento sostanziale di confronto e possibile risoluzione della controversia, promuovendo una giustizia consensuale e la ricostruzione delle relazioni tra le parti.

Studio n. 6/2023M Usucapione in mediazione: aspetti teorici e pratici

Autore:

Rubina De Stefano

20/05/2025

Il presente studio si propone di fare il punto sulla trascrizione dell’accordo di accertamento in mediazione dell’usucapione, ripercorrendo, a oltre dieci anni dall’inserimento nell’art. 2643 c.c. del n. 12-bis,  le posizioni in materia della dottrina notarile e della giurisprudenza, anche con riferimento a come la giurisprudenza abbia recepito le considerazioni del notariato, nonché le pronunce delle Co.Re.Di., sia precedenti sia successive alla novella, con riferimenti, altresì, ai quesiti in materia arrivati nel corso degli ultimi anni all’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato.

La finalità dello studio è essenzialmente pratica nella prospettiva di individuare indicazioni operative che possano risultare utili nella redazione dell’atto del notaio che venga chiamato ad autenticare le sottoscrizioni dell’accordo di accertamento dell’usucapione raggiunto all’esito della mediazione ai fini della trascrizione.

Studio n.71-2024/PC Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.lgs. 136/2024

Autore:

Ennio Cavuoto

08/05/2025

Lo studio passa in rassegna le modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, terzo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’autore, dopo aver esaminato l’ambito di applicazione dell’istituto sul piano temporale, soggettivo e oggettivo, focalizza l’attenzione sul regime degli accordi ordinari e speciali, come rimaneggiato a seguito delle più recenti riforme, con peculiare riguardo ai profili procedimentali e alle principali questioni applicative (risolte o rimaste ancora aperte).

Studio n. 176-2024/P Gli insediamenti produttivi tra regole di piano, disciplina convenzionale e limiti alla circolazione

Autore:

Giuseppe Trapani

05/05/2025

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi è uno strumento di edilizia pubblica non residenziale di tipo convenzionato a valle del quale deve essere sottoscritta una convenzione che disciplini, tra l’altro, gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. Esso permette di regolamentare in modo razionale l’espansione degli insediamenti produttivi (siano essi di tipo industriale, artigianale, commerciale o turistico, variamente articolati tra loro), coordinando rilocalizzando le aree congestionate e facendo sviluppare aree depresse. Attraverso la cessione ai privati delle aree ablate, si attribuiscono a prezzo inferiore di quello di mercato i lotti sui quali gli insediamenti dovranno essere posti, costituendo, in tal modo, elemento propulsore delle attività produttive. L’unico divieto legale, sanzionato con la nullità in materia è disciplinato dall’art. 11 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dispone che i Comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell’àmbito dei piani delle aree destinate a Insediamenti Produttivi, per cinque anni opera esclusivamente in tema di trasformazione. Le limitazioni alla circolazione contenute nelle convenzioni vanno ricondotte nell’ambito obbligatorio e, quindi, dell’art.1379 c.c., al pari dei meccanismi sanzionatori, seppure con particolare riguardo all’interesse pubblico.

Studio n.122-2024/T Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di tassazione del contratto preliminare

Autore:

Angelo Piscitello

24/03/2025

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha dato attuazione all’articolo 10 della “Legge delega al governo per la revisione del sistema tributario” (legge 9 agosto 2023, n. 111) che detta principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell’imposta di registro e per altri tributi indiretti diversi dall’iva “anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile”. Nell’ambito di tale opera di razionalizzazione è stata modificata la nota all’art.10 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86 in tema di tassazione del contratto preliminare. Nello studio sono riportati a confronto il testo di tale nota previgente e quello contenuto nella Novella entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Studio n.73-2024/PC Gli acquisti mortis causa del beneficiario di amministrazione di sostegno

Autore:

Paolo Cerasi (di Luigi)

20/03/2025

Il presente studio, partendo dall’inquadramento normativo e funzionale dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno, e tentando di tracciare una distinzione tra amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione, è finalizzato in particolare all’esame della normativa applicabile agli acquisti mortis causa da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, con particolare riferimento alla necessità o meno che quest’ultimo accetti l’eredità con beneficio di inventario, nonché alla eventualità che il medesimo beneficiario possa decadere dal beneficio di inventario ove non si osservi quanto disposto dalle norme previste nella Sezione II del Capo V del Libro Secondo del Codice Civile, sollevando il dubbio che possa applicarsi al beneficiario di AdS la salvezza prevista dall’art.489 c.c. per i minori, interdetti ed inabilitati, anche ove espressamente richiamata, ai sensi dell’art.411 ultimo comma c.c., nel provvedimento di nomina dell’AdS o in provvedimenti successivi, finendo poi con una casistica di possibili autorizzazioni notarili sul tema.

Studio n.69-2024/PC Le autorizzazioni riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria

Autore:

Andrea Todeschini Premuda

19/03/2025

Lo studio affronta il testo del 7° comma dell’art. 21 del d.lgs 149/2022, che riserva in via esclusiva all’autorità giudiziaria il rilascio delle autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.  Dopo aver individuato le ratio alla base della previsione normativa, viene effettuata una prima analisi delle singole fattispecie individuate dal legislatore, cercando di offrire una prima risposta ad alcune ipotesi dubbie.

Studio n.67-2024/PC Natura e responsabilità civile del professionista delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata

Autore:

Ernesto Fabiani

28/02/2025

Il contributo, ripercorrendo l’evoluzione legislativa dell’istituto della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata, affronta, anche attraverso un analitico esame delle differenti impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, prima le controverse problematiche della qualificazione del professionista delegato (in termini di mero ausiliario ovvero di vero e proprio sostituto del giudice) e della natura dell’attività delegata (in termini di sola giurisdizione in senso ampio ovvero anche di giurisdizione in senso stretto) e poi l’ulteriore problematica, strettamente connessa a quelle precedentemente indicate, della responsabilità civile del delegato.

L’indagine conduce l’Autore a ritenere che il professionista delegato sia un vero e proprio sostituto del giudice che talvolta esercita anche funzioni di giurisdizione in senso stretto (e non solo di giurisdizione in senso ampio) e che, sotto il profilo della responsabilità civile, nelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività delegata: 1) esegue le direttive del giudice delegante, va esente da ogni responsabilità in quanto non può discostarsi dalle stesse; 2) effettua autonomamente delle scelte, queste sono comunque imputabili al giudice dell’esecuzione (salvo che non adotti atti che fuoriescono dallo «schema legale della delega», così come di recente ritenuto dalla Corte di cassazione), con conseguente applicabilità della legge n. 117/1988 nei confronti del giudice dell’esecuzione, ovvero, se si ritiene che siano imputabili al delegato, che a quest’ultimo si applichi, in quanto sostituto del giudice, la legge n. 117/1988 (con conseguente limitazione della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e necessità, ai sensi dell’art. 4, del previo esaurimento dei rimedi interni al processo esecutivo avverso i provvedimenti denunziati come pregiudizievoli).

Studio n. 114-2023/C Il mandato di protezione tra diritto vigente e prospettive di riforma

Autore:

Raffaele Lenzi e Costanza Michi

13/02/2025

Relativamente al c.d. “mandato di protezione”, si sollecita da più parti un intervento del legislatore che colmi quello che si avverte come un vuoto normativo ed una lacuna del nostro sistema di protezione dei soggetti fragili, sulla decisiva considerazione che tale istituto è diffusamente applicato in ambito europeo e internazionale. Ciò consentirebbe di rispondere alle sempre più frequenti istanze, provenienti dagli operatori del diritto e dalla società civile, volte all’introduzione di uno strumento che permetta di decidere con anticipo – in base alla capacità di autodeterminarsi – con quali modalità e da chi verrà amministrato il proprio patrimonio, nel caso di una sopravvenuta incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, nonostante non vi sia ancora uno specifico referente normativo, nel nostro ordinamento non mancano figure giuridiche che possono essere piegate alle esigenze di protezione in quanto dirette alla individuazione di un soggetto al quale affidare, mediante un atto di autonomia, la tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili. Potremmo definirle misure di protezione alternative, integrative del sistema legale. In particolare, un uso adeguatamente regolato della tradizionale figura del mandato può consentire, come si vedrà, di costruire un efficiente sistema di protezione, pur nella consapevolezza che un intervento normativo regolatore potrebbe introdurre dei correttivi o delle integrazioni alla disciplina generale che potrebbero favorire l’adozione di tale strumento. Molto spesso anzi un esercizio di autonomia nel perseguire i suddetti obiettivi di protezione, coltivato nella prassi, può essere utile ad orientare l’intervento del legislatore e dettare una disciplina che tenga già conto delle possibili criticità emerse nella concretezza applicativa. Merita così valutare se operare orientando in senso protettivo l’applicazione della disciplina vigente, ovvero se sia più opportuno sollecitare l’introduzione di uno strumento normativo specifico, dedicato ai soggetti che intendano programmare con anticipo la futura amministrazione e gestione del patrimonio in previsione di un sopravvenuto stato di incapacità. Certamente quest’ultima soluzione trova conforto nella comparazione con altri ordinamenti, ove il mandato per la futura incapacità, pur con le dovute distinzioni, è normativamente previsto ed ha già trovato ampia regolamentazione ed attuazione. Si rifletterà, quindi, su come il sistema vigente consenta già di costruire un assetto protettivo non privo di un rilevante grado di efficienza e al contempo come l’intervento del legislatore potrebbe integrare la disciplina del mandato, modellandola sulle specifiche esigenze protettive, mediante l’introduzione di uno schema negoziale autonomo, tipizzato e soggetto a adeguata pubblicità.