Studio n. 04-2025/C CONVENZIONI MATRIMONIALI ATIPICHE E REGIMI PATRIMONIALI ATIPIC
Autore:
Fulvio Mecenate
19/08/2025
Non è revocabile in dubbio, per ragioni storiche (il principio della «libertà degli sposi», dal punto di vista patrimoniale, come applicazione del favor matrimonii), sistematiche (la convenzione matrimoniale come vero e proprio «contratto») e persino testuali (art. 159; art. 161) che possano configurarsi convenzioni matrimoniali atipiche, istitutive di regimi atipici.
Quale esempio paradigmatico di convenzione (eventualmente) atipica, istitutiva di un regime (eventualmente) atipico, possiamo considerare l’accordo tra coniugi che dia vita ad una «comunione soltanto differita», escludendo quella immediata.
La «comunione soltanto differita» potrebbe essere una comunione modificata ex art. 210 c.c. (se la convenzione si limita solo ad escludere la comunione immediata, confermando i caratteri di quella differita); ovvero un regime autonomo e atipico (se la stessa comunione differita è sensibilmente rimodulata, per es. escludendo ogni contitolarità reale riducendosi a situazioni puramente obbligatorie). La questione incide sull’interpretazione della convenzione, sulle conseguenze della nullità parziale e sui limiti imposti dall’art. 210 c.c.
Come regime in sé, la «comunione soltanto differita», proprio perché «differita», esclude la comunione coniugale attuale, ed è un regime puramente separatista, in cui ciascuno amministra e dispone dei beni personali e «propri». È insomma una separazione dei beni «temperata» dall’insorgere di reciproci diritti alla cessazione del regime.
La «Zugewinngemeinschaft»: La situazione puramente obbligatoria potrebbe consistere in una liquidazione pecuniaria pari alla metà della differenza tra gli incrementi dei patrimoni dei due partners verificatisi in corso di matrimonio. In questo modo si verrebbe a creare, per via convenzionale, una situazione vicina alla Zugewinngemeinschaft di diritto tedesco.
La «separazione temperata prematrimoniale»: la «separazione temperata» potrebbe essere l’oggetto di una convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio/un.civile. E in questo modo costituirebbe in via anticipata il diritto ad una prestazione solidaristica predeterminabile in caso di scioglimento del rapporto. Non sarebbe un patto prematrimoniale, perché al contrario proprio di «patto nuziale» si tratterebbe, ben distinto da esso anche per il fatto dell’indeterminatezza del soggetto debitore, dell’an e quantum della prestazione; ma con la capacità di soddisfare in sé, in piena legittimità e meritevolezza, una finalità solidaristica, in vece ed al posto dei (controversi) patti prematrimoniali.
La pubblicità, tramite annotamento, è realizzata dagli Uffici tramite l’indicazione della presenza di una «comunione convenzionale». La conoscibilità del concreto regime adottato è rimessa all’ottenimento di copia del titolo dal Notaio rogante.